Statuto

STATUTO SOCIALE
“ Hobby Dance Loreto soc.danza sportiva associazione sportiva dilettantistica”

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ART. 1 – (Denominazione e Sede)
E’ costituito con sede in Loreto, Via Villa Berghina al civico numero 26, l’ente “Hobby Dance Loreto soc. danza sportiva associazione sportiva dilettantistica” , di seguito l’”Associazione” .
ART. 2 – ( Scopi e Durata)
L’Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento delle proprie attività ai principi di democraticità della struttura, di pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive, di gratuità delle cariche
associative e ha per scopo:
A) la promozione, la diffusione, il coordinamento e la pratica, anche a scopo formativo, della Danza Sportiva intesa come strumento di sviluppo e di formazione della personalità dell’individuo umano;
B) l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nella Danza Sportiva;
C) l’acquisizione, gestione, e locazione di strutture e attrezzature idonee alla pratica della Danza Sportiva;
D) la partecipazione, attraverso i propri atleti e tecnici, a gare e campionati;
E) l’organizzazione di gare, campionati, congressi e festival, nonché l’attuazione di tutte le attività, anche ricreative e culturali, correlate allo scopo sociale.
L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, correlate allo scopo sociale, necessarie o utili al raggiungimento delle sopradette finalità.
L’Associazione intende affiliarsi alla Federazione Italiana Danza Sportiva, il cui statuto ed i regolamenti si impegna sin d’ora a rispettare e far rispettare ai propri associati.
La durata dell’Associazione è indeterminata.
ART. 3 – ( Organi della Società )
Gli organi dell’associazione sono l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.
ART. 4 – ( I Soci )
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne facciano domanda, siano in possesso dei requisiti più avanti specificati, e vengano accettati dagli organi sociali secondo la procedura di cui all’art. 5.
I Soci hanno diritto all’accesso all’Associazione, all’uso delle strutture sportive e ricreative disponibili, all’uso di attrezzature sociali.
I Soci partecipano alla vita associativa nelle forme previste dal presente statuto e sono impegnati al rispetto dello Statuto stesso e dei regolamenti sociali. I Soci sono tenuti al versamento puntuale delle quote associative stabilite, nonché al pagamento dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo per l’uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali, nonché per la partecipazione a specifiche attività dell’associazione, quali a titolo meramente esemplificativo: corsi collettivi, incontri di formazione e aggiornamento, lezioni private e congressi.
I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: Soci Ordinari, Soci Benemeriti, Soci Sostenitori, Soci Atleti e Soci Tecnici.
Sono Soci Ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e partecipano alle diverse attività promosse dall’associazione. I soci ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.
I Soci Benemeriti (persone fisiche o enti) sono nominati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemerenze acquisite nei riguardi dell’Associazione o per meriti sportivi. La nomina è permanente e solleva il Socio dal pagamento della quota annuale, ma non dà diritto al voto nelle assemblee sociali. Tra gli associati benemeriti l’Assemblea può nominare un Presidente Onorario dell’associazione.
Sono Soci Sostenitori coloro che per spirito di supporto all’attività sportiva svolta dall’Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, quale erogazione liberale, a favore dell’Associazione. I soci sostenitori, quali semplici benefattori non soggetti a specifica contribuzione, non hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.
Sono Soci Atleti coloro che svolgono attività agonistica o preagonistica: a giudizio del Consiglio Direttivo, i Soci Atleti possono venire esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento della quota sociale. I soci atleti hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.
Sono soci Tecnici coloro che per conto dell’associazione svolgono attività di istruzione nell’ambito delle specialità sportive praticate nell’associazione stessa. I soci tecnici hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.
Tutti i Soci sono tenuti all’osservanza dei regolamenti sociali in vigore.
Tutti i Soci, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello Statuto e delle attività svolte dall’Associazione.
Sono altresì informati circa i rischi connessi all’esercizio della pratica sportiva ed in particolare dello stato delle strutture anche dal punto di vista della loro sicurezza, per gli specifici impieghi ai quali sono destinate.
L’attività di volontariato dei Soci nell’ambito dell’Associazione non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l’Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.
La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
Le quote associative non sono trasmissibili.
Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso.
ART. 5 – ( Ammissione dei Soci )
Per ottenere la qualifica di Socio ogni aspirante dovrà:
A) Presentare domanda di ammissione, eventualmente controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci se minore; tale domanda dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo;
B) Pagare la tassa di ammissione stabilita.
Il Socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di condividere le finalità dell’Associazione, di accettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento sociale.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso con dimissioni in qualunque momento.
ART. 6 – ( Perdita della qualifica di Socio e provvedimenti disciplinari )
La qualifica del Socio si perde:
A) Per dimissioni (recesso), che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo (per i Soci Atleti tale disposizione è subordinata alle norme federali vigenti);
B) Per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio dentro e fuori dell’Associazione, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere, o al rimborso della quota eventualmente già pagata;
C) Per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l’Associazione. Il socio che non rinnova la propria adesione nel termine di trenta giorni dalla scadenza annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per il rinnovo del tesseramento, perde automaticamente la qualifica di socio. L’eventuale rinnovo oltre tale termine è subordinato all’accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere legalmente in persona del Presidente in carica, nei confronti dei soci morosi per ottenere il pagamento delle quote insolute o di altre obbligazioni contratte con l’Associazione.
A carico dei Soci il Consiglio Direttivo può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
A) L’ammonizione;
B) La sospensione dal frequentare la sede o dagli incarichi sociali a tempo determinato;
C) La radiazione.
ART. 7 – ( L’Assemblea )
L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria deve avvenire a cura del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, entro il mese di giugno di ciascun anno.
La convocazione di Assemblee oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo dei Soci aventi diritto al voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell’Associazione proponendo l’ordine del giorno. In tal caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria o straordinaria dei Soci è effettuata con avviso esposto all’albo sociale contenente l’ordine del giorno, almeno 15 giorni prima.
L’Assemblea ordinaria delibera in ordine a:
1. Rendiconto consuntivo dell’esercizio e dell’eventuale Bilancio Preventivo;
2. Nomina del Consiglio Direttivo;
3. Su qualsiasi altro argomento all’ODG, non riservato dal presente statuto o dalla legge alla competenza dell’Assemblea Straordinaria.
L’assemblea straordinaria delibera in ordine a:
1. Proposte di modifica al presente statuto;
2. Proposta di scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio: in sede di deliberazione dello scioglimento, l’assemblea nomina uno o più liquidatori anche tra i non soci, precisandone i poteri e compiti:
3. Su ogni altro argomento posto all’ODG riservatogli dalla legge o dal presente statuto.
Potranno prendere parte alle Assemblee ordinaria e straordinaria dell’Associazione, valide qualunque sia il numero dei presenti trascorsa un’ora dalla prima convocazione, tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali alla data di convocazione dell’assemblea.
Hanno diritto di voto i Soci che abbiano compiuto gli anni diciotto.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del sodalizio o, in sua assenza, da altro socio nominato dall’Assemblea a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
Il Presidente dell’Assemblea chiama un Socio a fungere da Segretario e può nominare due Scrutatori.
Di ogni Assemblea dovrà essere redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, da conservare nel registro delle deliberazioni assembleari.
ART. 8 – ( Il Consiglio Direttivo )
La Società è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall’Assemblea fra i Soci di età superiore a diciotto anni. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione alla società.
Per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo il Presidente convoca Assemblea ordinaria che si tiene nell’ultimo anno di mandato del Consiglio Direttivo in carica, entro il mese di novembre.
I membri eletti dall’Assemblea nominano nel loro ambito il Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Se nel corso del quadriennio viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio.
Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza relativa. In caso di parità di voti quello del Presidente è decisivo. Di ogni Consiglio dovrà essere redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, da conservare nel registro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Ogni componente del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive risulti assente dalle riunioni senza giustificato motivo, si rende decaduto dalla carica.
E’ fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo del sodalizio di ricoprire le medesime cariche sociali in altre società e associazioni nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
ART. 9 – (Attività e Poteri del Consiglio Direttivo )
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente. Potrà riunirsi straordinariamente quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
A) Accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione dei Soci;
B) Adottare provvedimenti disciplinari;
C) Determinare le tariffe dei diversi servizi, curare gli affari di ordine amministrativo; assumere e licenziare personale dipendente; stipulare Contratti di Collaborazione, conferire mandati di consulenza;
D) Approvare il programma sportivo dell’Associazione e quello per la preparazione tecnica degli atleti;
E) Costituire le varie Sezioni Sportive per le attività sportive comprese negli scopi sociali, fissarne il regolamento e le modalità di iscrizione, nominare i direttori sportivi;
F) Deliberare la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
G) Provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;
H) Stabilire le norme per l’uso degli impianti sportivi e del materiale tecnico;
I) Decidere su tutte le questioni che interessano l’Associazione e i Soci; inoltre il Consiglio Direttivo ha facoltà, in particolari e motivate situazioni di singoli Soci, di sollevare gli stessi in tutto o in parte, anche solo temporaneamente, dall’obbligo del versamento della quota associativa;
J) Curare il buon andamento finanziario dell’ente;
K) Aprire rapporti con gli Istituti Bancari, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti;
L) Deliberare quant’altro necessario per il buon funzionamento del Sodalizio.
ART. 10 – ( Il Presidente )
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
ART. 11 – ( Risorse economiche )
L’Associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
A) Quote degli associati;
B) Contributi versati dai Soci per l’utilizzazione di specifiche strutture ed attrezzature sportive e per la frequenza o partecipazione a specifiche attività organizzate dal sodalizio;
C) Contributi di privati;
D) Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate a sostegno di specifiche attività o progetti;
E) Contributi di organismi internazionali;
F) Donazioni e lasciti testamentari;
G) Rimborsi derivanti da convenzioni;
H) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
I) Locazione di beni immobili e mobili di proprietà dell’Associazione;
J) Da ogni entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in materia di associazioni sportive.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, e capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il patrimonio dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, verrà devoluto ad altra associazione con finalità sportive dilettantistiche, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 12 – (Esercizio sociale)
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio sociale deve essere presentato, a cura del Consiglio Direttivo, all’Assemblea dei soci entro il mese di giugno dell’anno successivo per l’approvazione.
ART. 13 – (Vincolo di Giustizia e Collegio Arbitrale)
Con l’affiliazione alla Federazione Italiana Danza Sportiva, l’Associazione si impegna a rispettare e far rispettare ai propri associati le disposizioni statutarie e regolamentari proprie della Federazione, con conseguente devoluzione ai propri organi di giustizia e arbitrali delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati o tra questi e l’associazione. E’ tuttavia
obbligo delle parti cercare di comporre bonariamente la controversia nell’ambito dell’associazione attraverso la costituzione di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati dalle
parti in litigio e il terzo di comune accordo tra i primi due nominati.
ART. 14 – ( Completezza dello Statuto )
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto saranno applicabili le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni private non riconosciute.